Regione Lombardia, con la DGR numero 4597 ha approvato la misura per il potenziamento degli sportelli informatici e per il contributo per gli assistenti familiari a favore delle persone che necessitano di caregiver professionale. Ilbonus “Assistenti familiari” è finalizzato a diminuire l’onere delle spese previdenziali e a garantire alle famiglie più vulnerabili la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati e con forme contrattuali e condizioni lavorative in linea con la normativa del settore. La dotazione finanziaria complessiva del bonus “Assistenti familiari” è pari a 2.100.000 euro
Destinatari del bonus sono i datori di lavoro che sottoscrivono il contratto dell’assistente familiare; anche nel caso in cui la persona assistita sia un altro componente della famiglia, non obbligatoriamente convivente. I requisiti da rispettare sono i seguenti:
- ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro;
- contratto di assunzione di Assistente familiare con caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015;
- residenza in Lombardia da almeno cinque anni (la persona assistita, se non corrisponde al datore di lavoro, deve ugualmente essere residente in Lombardia da almeno cinque anni).
Non è ammissibile alla misura la persona fragile già destinataria delle misure B1 e B2 del Fondo Nazionale per la non autosufficienza (FNA). Nel caso invece la persona fragile sia stata valutata ammissibile alle citate misure del FNA ma non sia stata presa in carico per mancanza di risorse, la stessa può accedere, in presenza degli specifici requisiti, alla presente misura. Il “Bonus Assistenti Familiari” è calcolato sulle spese previdenziali riferite ad un anno e derivanti dal “Prospetto riassuntivo dei contributi dovuti” redatto dall’INPS per le prestazioni dell’Assistente Familiare. Il contributo regionale non può superare il 50% della spesa ammissibile e comunque non può essere superiore a 1.500 euro a destinatario.
Sono considerate ammissibili le spese:
- effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 nel caso di contratti attivati negli/nell’anno precedente al 2019 ed in vigore all’atto della pubblicazione del provvedimento;
- effettuate dalla data di presentazione della “Denuncia di rapporto domestico” all’INPS nel caso di contratti che si sono attivati o si attiveranno successivamente al 1° di gennaio 2019 per la durata di un anno (es. da febbraio 2019 a gennaio 2020, da aprile 2019 a marzo 2020 ecc.)
Il destinatario del bonus ha inoltre diritto ad una quota aggiuntiva di contributo in presenza di situazioni di ulteriore fragilità all’interno del nucleo familiare, misurabili mediante i parametri ed i punteggi di cui alla d.g.r. n. 915/2018 relativa al Fattore Famiglia (FFL). Ad esempio il numero dei figli, la presenza di un mutuo sull’abitazione principale, la presenza nel nucleo familiare di persone anziane, di donne in stato di gravidanza o di altre persone con disabilità o non autosufficienti oltre all’assistito.
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro dell’assistente familiare obbligatoriamente in forma telematica a partire dalle ore 12 del 10 aprile 2019, pena la non ammissibilità, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online.