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Indicazioni per persone con disabilità

Vaccino, scuola, lavoro, spostamenti. Cosa è utile sapere

Nel corso delle ultime settimane, in concomitanza con la nuova ondata pandemica, sono stati emanati diversi provvedimenti finalizzati a ridurre il contagio e la diffusione del Covid-19. Tra questi ne sono presenti alcuni rivolti direttamente o indirettamente alle persone con disabilità.

Al fine di agevolare le persone con disabilità e i loro familiari nella comprensione delle norme che li riguardano, e cercando di rispondere anche a quelle che sono le richieste più frequenti pervenute al nostro servizio informativo Spazio Disabilità, di seguito riportiamo alcune indicazioni utili.

Spostamenti in zona rossa

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

(art.40 DPCM 2 marzo 2021)

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Scuola in zona rossa

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia. Le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

La condizione di alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza. Le istituzioni scolastiche sono tenute all’attenta valutazione dei singoli casi, per i quali possono predisporre soluzioni differenti, così come possono prevedere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo.

(art.43 DPCM 2 marzo 2021 - Nota del Ministero dell'Istruzione del 12 marzo 2021)

Vaccino anti Covid-19

Regione Lombardia, con DGR n. 4353 del 24 febbraio 2021, ha approvato il “Piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2”, con il quale sono state individuate le categorie e l'ordine di priorità della campagna vaccinale anti Covid-19.

Tali categorie sono coerenti con quelle individuate nel “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni daSARS- CoV-2”, elaborato dal Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, e aggiornato dalle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazioneanti-SARS-CoV-2/COVID-19”.

In una prima fase Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dal Piano strategico nazionale, ha garantito la somministrazione del vaccino Anti-Covid-19 agli operatori sanitari e sociosanitari e agli ospiti delle RSA.

Successivamente, a partire dal 15 di febbraio, è stata avviata la campagna di adesione alla vaccinazione per i cittadini lombardi con più di 80 anni. Ora è possibile aderire anche per gli over 60 di alcuni Comuni maggiormente a rischio e per il personale delle scuole.

Le prossime saranno le persone particolarmente fragili e quelle a cui è stato riconosciuto un handicap in stato di gravità.

Per le successive fasi Regione Lombardia si atterrà quindi alle indicazioni del Ministero e del Piano, che potrà subire modifiche in base all'evolversi della pandemia, alle conoscenze provenienti dalla ricerca scientifica e alla disponibilità di vaccini.

Per aggiornamenti sulle fasi della campagna di vaccinazione anti Covid-19 si segnala la pagina dedicata ai vaccini del portale di Regione Lombardia.

Visite in strutture residenziali

Resta vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali da parte di familiari/caregiver e conoscenti, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa e solo per casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita). L’accesso sarà possibile solo previa rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

In ogni caso dovrà essere sempre garantita/supportata la possibilità di contatto da remoto (esempio: telefonata con videochiamata, utilizzo di applicazioni apposite, ecc.) tra le persone ricoverate nelle unità di offerta residenziali e i loro familiari/caregiver.

(DPCM 3 novembre 2020 - Deliberazione n. XI/3913 del 25 novembre 2020 - art.11 DPCM 2 marzo 2021)

Eventuali visite e contatti vanno programmati secondo un criterio composito che tenga debitamente conto sia della necessità di ridurre i rischi di contagio, sia degli insopprimibili bisogni di relazione delle persone con i loro familiari/amici/visitatori.

(Ministero della Salute, circolare 4 dicembre 2020)

Pronto soccorso

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

(art.11 DPCM 2 marzo 2021)

Attività sociali e socio-sanitarie

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, (comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario) vengono svolte secondo piani territoriali, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

(art.3 DPCM 2 marzo 2021)

Lavoro agile

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

In caso di lavoratori con figli under 16 (posti in quarantena o di cui sia sospesa l’attività didattica in presenza) e nei confronti di lavoratori fragili ciascun dirigente adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche assegnando il lavoratore a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

È inoltre fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

(art.6 DPCM 2 marzo 2021)

Agevolazioni lavorative

Fino al 30 giugno 2021, l'assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità, se prescritta dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sarà equiparata al ricovero ospedaliero, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto.

(art.15 DL 22 marzo 2021, n.41)

Sono previste alcune agevolazioni nel caso in cui un lavoratore abbia un figlio che si trova nelle seguenti condizioni:

  • sospensione dell’attività didattica
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • quarantena del figlio disposta dall’ATS competente in caso di contatto con soggetto a rischio

Se il figlio convivente è under 16 è possibile richiedere di lavorare in modalità agile, fino al perdurare della condizione.

Se il figlio convivente è under 14 o abbia una disabilità in situazione di gravità, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è possibile astenersi dal lavoro con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, fino al perdurare della condizione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 13 marzo 2021 possono essere convertiti a domanda in congedo nel congedo qui descritto.

Se il figlio convivente è di età compresa tra i 14 ei 16 anni nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è possibile astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Se il figlio convivente è under 14, ed il genitore è un lavoratore autonomo, delle forze dell’ordine o operatore sanitario, è possibile scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo.

L'altro genitore può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste solo nel caso sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure in atto.

(art.2 DL 13 marzo 2021 n.30)

Accertamento sugli atti

In tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva, le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle invalidità civili e dell'handicap sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti. La valutazione sugli atti, che consente di evitare la visita di accertamento, può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata, anche in sede di redazione del certificato medico introduttivo. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato potrà essere convocato a visita diretta.

(art 29 ter DL 16 luglio 2020, n. 76 - "D.L. Semplificazioni")

Uso della mascherina

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che non ne possono far uso per riuscire a comunicare con loro.

(art.1 DPCM 2 marzo 2021)

Attività motoria e attività sportiva in zona rossa

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

(art.41 DPCM 2 marzo 2021)

 

Per maggiori informazioni: SpazioDisabilità - Regione Lombardia - spaziodisabilita@regione.lombardia.it